CAPO I
Art. 1 - Costituzione e ScopiL'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo ed ai principi del libero associazionismo; agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea per favorire l'elevazione culturale e migliorare la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e degli immigrati in Italia; opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti quali utenti e partecipanti alle attività di cui all'art. 3 organizzate dall'AICS. L'Associazione ha sede a Roma in Via Barberini 68. La durata dell'Associazione è illimitata. L'AICS è riconosciuta dal CONI in qualità di Ente di Promozione Sportiva in quanto ha, quale fine istituzionale, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità competitive, ricreative e formative. In tale veste svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. Può stipulare apposite convenzioni nel rispetto dei Regolamenti emanati dalle stesse con le Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. Garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. L'AICS è Associazione di promozione sociale "no profit" ed è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente le cui finalità hanno carattere assistenziale e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato. E' iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 2 - Finalità e Pari Opportunità
L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1 l'AICS si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico alle attività di cui all'art. 3. Ciò potrà avvenire anche mediante speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera gratuitamente con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'AICS non persegue fini di lucro.
Art. 3 - Settori
L'AICS promuove ed organizza attività nei seguenti settori:
- Sport ed attività motoria in genere (con riferimento al provvedimento CONI n. 1252/03 e all'art. 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva)
- Cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro;
- Formazione, educazione, istruzione;
- Tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- Informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- Turismo, turismo sociale e rurale, agriturismo;
- Giochi, hobbies, ricreazione;
- Volontariato sociale;
- Assistenza;
- Protezione civile;
- Formazione professionale;
- Tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del cittadino.
Art. 4 - Attività
Le articolazioni di cui all'art. 7: i circoli, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i centri polivalenti affiliati, nell'ambito e per il perseguimento dei fini statutari, senza finalità di lucro, in tutti i settori di cui all'art. 3, possono, anche con la collaborazione e/o per conto e/o con il finanziamento della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Pubblici di loro derivazioni, nonché degli Enti Locali:
- Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate attività previste dallo Statuto;
- Costruire, attrezzare, gestire impianti e spazi per l'addestramento e la pratica dello sport e delle attività motorie in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e attività musicali; strutture ricettive, di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande, centri di incontro e di ricreazione, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- Stipulare accordi o aderire ad altre associazioni o comitati nazionali e/o internazionali (quali CSIT e FISpT).
- Collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative;
- Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale; per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi.
Art. 5 - Adesioni
All'AICS possono aderire (senza diritto di voto) - tramite i Comitati Provinciali, Interprovinciali e Zonali - Circoli, Associazioni sportive, Associazioni, Enti e sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto nazionale, si impegnino ad osservarne i regolamenti. Le Associazioni sportive devono essere riconosciute ai fini sportivi dalla Direzione Nazionale se delegata dal Consiglio Nazionale del CONI. All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale. Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.
CAPO II
Art. 6 - ArticolazioniL'Associazione a livello territoriale si articola in:
- Comitati Provinciali, Comitati Interprovinciali e Comitati Zonali;
- Comitati Regionali.
Art. 7 - Affiliazioni e tesseramento
I circoli, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i centri polivalenti sono le strutture di base dell'Associazione. Hanno un proprio statuto, in armonia con quello nazionale, ed hanno autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. Aderiscono all'AICS con un rapporto di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi dell'AICS. Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e successive modifiche ed integrazioni che aderiscono all'Associazione devono essere costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/02 e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all' AICS. Le società sportive devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS. Gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273. L'affiliazione ha durata annuale.
La qualifica di affiliato cessa:
- Per mancato acquisto del numero minimo delle tessere stabilito annualmente dalla Direzione Nazionale;
- Per mancato pagamento della quota di affiliazione;
- Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- Per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti per i circoli, per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche, per i centri polivalenti.
- Per gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi Organi comminata.
- Per il verificarsi di uno dei casi su indicati;
- Per cessazione della carica o per perdita della qualifica che lo ha determinato;
- Per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.
- Mancato rinnovo della tessera;
- Dimissioni;
- Sospensione o espulsione;
- Decesso;
- Mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo.
Art. 8 - Organi provinciali
Sono Organi dell'Associazione a livello provinciale:
- Il Congresso
- L'Assemblea
- Il Consiglio
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori Contabili
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Congresso Provinciale:
- Il Consiglio Direttivo Provinciale:
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili:
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri:
Il Comitato Zonale si costituisce su proposta del Comitato Provinciale, con deliberazione del Comitato Regionale. Il Comitato Zonale è autonomo ed ha le stesse prerogative del Comitato Provinciale. Gli organi del Comitato Zonale e le loro attribuzioni sono regolati secondo quanto previsto per il Comitato Provinciale.
Art. 9 - Organi regionali
In analogia con quelli provinciali, sono organi a livello regionale quelli previsti dall'art. 8. L'insieme dei Circoli, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e dei Centri polivalenti affiliati che hanno sede in ogni Regione del territorio Nazionale, purché non inferiori a tre ed aventi diritto a voto, costituisce il Comitato Regionale (salvo le Regioni che hanno meno di 3 Province).
Sono organi del Comitato Regionale:
- Il Congresso Regionale:
E' costituito dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali, Interprovinciali e Zonali. In via ordinaria è convocato dal Presidente Regionale a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo Regionale ogni 4 anni e comunque non oltre 1 mese dopo la celebrazione del Congresso Nazionale. In via straordinaria quando ne facciano richiesta alla Direzione Nazionale la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale o la maggioranza degli aventi diritto a voto comunque secondo le norme del Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale elegge democraticamente il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Direttivo Regionale, gli organi di controllo e di disciplina e garanzia interne e verifica quadriennalmente il rendiconto economico finanziario. L'Assemblea Regionale annuale degli eletti dal Congresso Regionale fra i propri delegati [7 (fino a 30 circoli, associazioni e società sportive), 11 (fino a 100) e 15 (oltre 100)] convocata dal Presidente Regionale approva i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo. Per le Assemblee e per i Congressi è previsto, in prima convocazione, un quorum costitutivo pari alla metà dei delegati ed in seconda convocazione, a prescindere dal numero dei presenti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. - Il Comitato Direttivo Regionale:
composto da 7 componenti (fino a 3 province), 11 (fino a 10), 15 (oltre 10 province), attua gli indirizzi generali del Congresso, assegna gli incarichi di lavoro, mantiene rapporti con la Regione e gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni a carattere regionale, elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali.Convalida la richiesta dei congressi Provinciali straordinari (vedi comma 6 art.8); decide sulle richieste circa la costituzione dei Comitati Zonali e Interprovinciali; Gestisce le iniziative nazionali nei settori di cui all'art. 3 del presente Statuto su delega della Direzione Nazionale; sottoscrive i patti e le convenzioni di cui all'art. 5. Le riunioni sono valide con la presenza del 51% dei componenti. Delibera maggioranza dei presenti.In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo Regionale deve essere convocato se richiesto dalla metà più uno dei componenti. - Il Presidente Regionale:
ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione e, su specifica delega del Consiglio Regionale, i poteri di straordinaria amministrazione. Predispone per l'Assemblea Regionale il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo. Il Presidente, in caso di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente. - Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili:
è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra persone in possesso di specifica professionalità (anche non tesserati). Il quorum costitutivo è pari alla maggioranza dei Revisori Contabili. Adempie alle verifiche amministrativo-contabili ed ai compiti istituzionali. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta. Interviene alle riunioni degli organi deliberanti. Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori o dei dottori Commercialisti. Elegge il Presidente nell'ambito dei suoi tre membri effettivi. Predispone per l'Assemblea Regionale una relazione scritta che accompagna i rendiconto/finanziario preventivo e consuntivo annuali. Per le sostituzioni e le decadenze si rinvia al Codice Civile. - Il Collegio Regionale dei Probiviri:
È composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel corso della prima riunione elegge, tra i membri effettivi, il Presidente, delibera a maggioranza dei voti. La riunione è valida con la presenza di tre membri. E' competente , organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dal Collegio Provinciale dei Probiviri circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali e circa quelle relative agli associati delle strutture di cui all'art. 8 del presente Statuto.
CAPO III
Art. 10 - Organi NazionaliTutte le cariche dell'Associazione hanno durata quadriennale Sono Organi dell'Associazione Nazionale:
- Il Congresso Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale.
- La Direzione Nazionale.
- Il Presidente dell'Associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- Il Procuratore Sociale.
Il Congresso Nazionale è la massima assise dell'Associazione.
Partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Provinciali secondo le disposizioni dell'art. 8. I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali. Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi (Provinciale, Regionale e Nazionale) debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso e debbono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 20% degli aventi diritto al voto. In via ordinaria è convocato dal Presidente Nazionale ed indetto dalla Direzione Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, ogni quattro anni entro il 31 marzo dell'anno successivo al quadriennio olimpico. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei delegati ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. In via straordinaria quando lo richiedano la maggioranza delle associazioni e società affiliate aventi diritto al voto o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale. La richiesta del Congresso Straordinario va rivolta al Presidente Nazionale che provvederà alla convocazione del Congresso stesso entro 30 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Il Congresso Straordinario si tiene secondo le norme del precedente Congresso Nazionale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Determina gli indirizzi generali dell'Associazione. Approva lo Statuto Nazionale. Elegge con votazioni separate per alzata di mano e controprova, per appello nominale o con sistemi elettronici il Consiglio Nazionale ed il suo Presidente scegliendoli tra i propri delegati. Elegge, altresì, il Presidente dell'Associazione e la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili e il suo Presidente, il Collegio Nazionale dei Probiviri e il suo Presidente, il Collegio Nazionale dei Garanti e il suo Presidente, il Presidente Onorario. In tutti i Congressi sia nazionali che territoriali, si vota a scrutinio segreto. Non possono partecipare ai Congressi, sia nazionali che territoriali, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia.
Art. 12 - Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l'Assemblea rappresentativa degli Associati.
E' composto da un numero di 111 membri effettivi (art.9). Sono altresì eletti 34 membri supplenti.
Il Consiglio Nazionale sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause, scegliendo in base alla graduatoria della stessa provincia o regione.
Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, due volte l'anno su convocazione del suo Presidente sentito il Presidente dell'Associazione e, quando lo richieda la maggioranza dei membri indicandone l'ordine del giorno, in seduta straordinaria.
Il Consiglio Nazionale, garante dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Congresso, approva i programmi pluriennali di attività e approva i rendiconti economico/finanziario preventivo e consuntivo corredati dalla Relazione, a seguito delle risultanze del controllo amministrativo-contabile, del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere presentati al CONI entro i termini dallo stesso previsti. (Art. 28 comma 2 dello Statuto CONI). Il Consiglio Nazionale approva i regolamenti predisposti dalla Direzione Nazionale e quanto previsto dall'art. 28. Per il Consiglio Nazionale il quorum costitutivo e quello deliberativo sono previsti dall'art. 21 del Codice Civile.
Art. 13 - Direzione Nazionale
- La Direzione Nazionale eletta dal Congresso Nazionale è l'organo di gestione dell'Associazione attua le linee programmatiche approvate dal Congresso. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede e da un numero di 13 membri eletti dal Congresso. Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. Ai lavori della Direzione partecipano, il Presidente Onorario e il Presidente del Consiglio Nazionale. Inoltre partecipano il Segretario Amministrativo, il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili nella loro funzione tecnica. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili operativi per quanto di loro competenza. La Direzione Nazionale predispone (entro il 10 novembre di ogni anno) i programmi di attività, valuta il Bilancio economico-finanziario preventivo dell'anno seguente da sottoporre al Consiglio Nazionale, che dovrà esaminarlo entro il 15 dicembre, ed il Rendiconto economico-finanziario consuntivo (entro il 30 marzo) da sottoporre al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio. Assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai contratti o al regolamento. Decide gli strumenti informativi e i periodici nominandone il Direttore. Definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i Responsabili, i relativi progetti e budget; approva la costituzione di appositi Enti collaterali e Associazioni secondo le finalità di cui all'art. 4. Approva i patti associativi e le convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed organizzate sul territorio, disciplinandone le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate si applicano le disposizioni di cui all'art. 7. Predispone i Regolamenti dell'Associazione. Nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni. Su proposta del Presidente dell'Associazione nomina il Segretario Amministrativo e il Procuratore Sociale. Delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti operativi. Accoglie o meno le domande di affiliazione dei Circoli. Decide il commissariamento delle strutture periferiche per gravi e documentate inefficienze gestionali e per gravi inosservanze statutarie e regolamentari, per mancato funzionamento degli organi. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. Entro tale termine deve essere convocato il Congresso Straordinario della struttura commissariata. Anche i Comitati Regionali possono proporre alla Direzione Nazionale il commissariamento delle strutture periferiche. Nomina la Commissione Verifica Poteri per il Congresso nazionale. La Direzione Nazionale concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento. La Direzione Nazionale è convocata con avviso scritto ai propri membri almeno 5 giorni prima. La convocazione urgente è effettuata via telegramma o fax almeno 48 ore prima. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei Congressi gli affiliati né direttamente, né per delega.
Art. 14 - Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari. Convoca e presiede la Direzione Nazionale. Predispone il bilancio economico/finanziario preventivo dell'anno seguente (entro il 10 novembre) per la Direzione Nazionale che lo valuta e lo sottoporrà al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo entro il 15 dicembre. Predispone il rendiconto economico/finanziario consuntivo (entro il 30 marzo) per la Direzione Nazionale che lo valuta e lo sottoporrà al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
Art. 15 - Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone in possesso di specifica professionalità (anche non tesserati) eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori. Si riunisce almeno ogni tre mesi onde adempiere le verifiche amministrativo-contabili e i compiti istituzionali. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta. Interviene alle riunioni degli organi deliberanti. Predispone per il Consiglio Nazionale una relazione scritta che accompagna i rendiconti/finanziari preventivo e consuntivo annuali. Presenta all'Assemblea Congressuale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria nel periodo intercorso fra i due Congressi. Per le sostituzioni e le decadenze ed i quorum fanno fede le disposizioni del Codice Civile.
Art. 16 - Collegio Nazionale dei Garanti
I Giudici sia a livello centrale, che territoriale devono essere terzi ed imparziali e possono essere scelti tra i soggetti non tesserati, in possesso di oggettiva professionalità. Il mandato è quadriennale in coincidenza con il ciclo olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte. Le decisioni devono essere motivate. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili. - Il Collegio Nazionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Al Collegio sono demandate, in seconda istanza, le controversie delle strutture territoriali con quelle nazionali e i ricorsi presentati sulle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri ove l'interessato ricorra entro 30 gg. dalla data in cui il provvedimento è portato a conoscenza dell'interessato. Le riunioni del Collegio Nazionale dei Garanti sono valide in presenza di 3 membri. Delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi di disciplina e garanzia interna sono affidate al Procuratore Sociale nominato dalla Direzione Nazionale.
Art. 17 - Collegio Nazionale dei Probiviri
h Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio Nazionale ne elegge il Presidente nell'ambito dei tre membri effettivi. Ad esso sono demandate, in prima istanza, le questioni disciplinari relative ai dirigenti regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale.; Il quorum costitutivo è di 3 membri. Il quorum deliberativo è di 2/3.
Art. 18 - Decadenze - Riabilitazione - Clausola Compromissoria
Decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale nei seguenti casi:
- In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente nazionale si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice presidente. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata della Direzione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione del Congresso straordinario.
- In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza del Presidente e della Direzione. Quest'ultima resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice presidente.
- In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti della Direzione si ha la decadenza immediata della Direzione e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso straordinario.
- Nell'ipotesi di dimissioni non contemporanee si avrà la decadenza dei soli Consiglieri ed il Presidente rimane in carica e provvede alla convocazione del congresso straordinario.
- Mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto consuntivo:
In tale fattispecie si ha la decadenza del Presidente e della Direzione e l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente ed alla Direzione Nazionale sino alla celebrazione del Congresso straordinario elettivo di cui sopra.
Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.
La decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale non si estende agli organi di giustizia ed al collegio dei Revisori dei Conti.
Le norme relative alla decadenza degli organi centrali trovano applicazione anche per gli organi regionali e provinciali. In caso di dimissioni in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo (non superiore alla metà) può essere prevista l'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che gli stessi abbiano conseguito la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un Congresso straordinario per la ricostituzione dell'organo entro 90 giorni dall'evento che ne ha compromesso la funzionalità. Riabilitazione * la riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta. Competente alla riabilitazione è il Collegio Nazionale dei Garanti.
Art. 19 - Efficacia dei provvedimenti e controversie
"Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto. I provvedimenti adottati dagli organi del Centro hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle del Centro. La Direzione per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato. La Direzione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunziarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione". Art. 20 - Incompatibilità
Sono incompatibili, con qualsiasi incarico elettivo le funzioni di membro dei Collegi Provinciali, Regionali, Nazionale dei Revisori Contabili e degli Organi di Giustizia. * Sono incompatibili con qualsiasi carica nell'ambito dell'AICS e nell'ambito degli affiliati le funzioni di membro nei Collegi Provinciali, Regionali, Nazionale dei Revisori Contabili e dei Probiviri. * Incarichi direttivi ed incarichi di lavoro subordinato. La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale. La carica di Presidente a livello nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Coloro che si trovano nella condizione prevista nel comma precedente, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili. Coloro che non esercitano l'opzione di cui sopra nel termine previsto decadranno automaticamente dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.
CAPO IV
Art. 21 - Esercizio SocialeL'esercizio sociale si svolge dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico/finanziario. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 22 - Patrimonio
Il patrimonio dell'AICS è costituito: - dai beni mobili e immobili di sua proprietà; - dalle eccedenze degli esercizi annuali; - da donazioni, erogazioni, lasciti; - da quote di partecipazioni societarie.
Art. 23 - Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite: dalle quote annuali di affiliazione dei circoli, delle società sportive e dei centri polivalenti: - dalle quote annuali di tesseramento individuale; - dai proventi della gestione del patrimonio; - da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere; - dai contributi di soci e di altre persone fisiche; - dai contributi di Enti Pubblici e privati.
Art. 24 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso Nazionale in sessione straordinaria. Si applicano in materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile. Il Congresso dovrà essere di 1º grado. Lo stesso quorum sarà necessario per la nomina del Collegio dei liquidatori. Il Congresso decide la destinazione dei beni patrimoniali dell'Associazione per finalità sociali, secondo gli scopi statutari dell'AICS. Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL 460/97 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine il Congresso nominerà un Collegio dei Liquidatori.
Art. 25 - Controversie
Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Nazionale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
Art. 26 - Eleggibilità
Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti ed i principi emanati dal CONI. Per ciascuna elezione prevista dal presente Statuto vigono i seguenti requisiti di eleggibilità: * cittadinanza italiana e maggiore età; * non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; * non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. * Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e contro l'AICS. * non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. * Tutti i soci in possesso dei requisiti possono essere eletti per il quadriennio alle cariche sociali ai vari livelli e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
Art. 27 - Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport
Le controversie che contrappongono l'AICS, a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Associazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'AICS.
Art. 28 - Modifiche Statutarie
Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
Art. 29 - Norme Transitorie
a) Il Congresso Nazionale delega, per il quadriennio 2002-2006, il Consiglio Nazionale ad apportare successive modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute Leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero - con il quorum stabilito dall'art. 28 - quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità dell'art. 28. b) Le norme per le elezioni degli organi entreranno in vigore a partire dal prossimo quadriennio olimpico.
Roma, 23 Aprile 2005
Testo approvato ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. m) dello Statuto del CONI dalla Giunta Nazionale CONI il 29 aprile 2005
